N°  104/2017 RG
                                                                    Au.  c/  Ispettorato del lavoro
                                            REPUBBLICA ITALIANA
                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                     La Co.  d‟Appello di Re. di Calabria
                                                   Sezione Lavoro
                 Riunita in camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri:
                 1) Dr. Massimo         GULLINO               Presidente
                 2) Dr. Raffaele          PEZZUTO               Consigliere
                 3) Dr. Cl.          DE MARTIN           Consigliere rel.
                 ha deliberato la seguente
                                                     SENTENZA
                 nella causa in grado di appello iscritta al n. 104 del ruolo lavoro dell‟anno
                 2017, discussa all‟udienza celebrata il 5 luglio 2019 e decisa con lettura
                 del dispositivo e vertente
                                                         TRA
                 Au. Gi. An.   rappresentato e difeso dagli avv.ti Oliverio
                 Elvira e Surace Maria in virtù di procura rilasciata a margine dell‟atto di
                 appello  ed  elettivamente  domiciliati  presso  il  loro  studio  in  Reggio
                 Calabria via Domenico Muratori n. 32;
                 n° 104/2017 Au. c/  Ispettorato Nazionale del Lavoro
                                                                                = APPELLANTE =
                                                      CONTRO
                 MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  –
                 ISPETTORATO  NAZIONALE  DEL  LAVORO  SEDE  TERRITORIALE
                 DI REGGIO CALABRIA già TDL DI RE. CA.  in persona
                 del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso ex lege dall‟Avvocatura
                 dello Stato di Re. Ca.  presso i cui uffici domicilia ex lege;
                                                                                 = APPELLATO  =
                 Conclusioni:
                 per  l‟appellante:  voglia  la  Corte  (…)  nel  merito  annullare  revocare  o
                 comunque  dichiarare  priva  di  efficacia  l‟ordinanza  ingiunzione  opposta
                 emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Reggio Calabria in data 6
                 maggio 2014 e notificata a mezzo del servizio postale in data 12 maggio
                 2014  perché  infondata  ed  ingiusta  e  ogni  atto  ad  essa  presupposto,
                 connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 22 della L. 689/81 e
                 dell‟art. 6 D,Lvo n. 150/2011; in subordine ridurre l‟importo delle sanzioni
                 pecuniarie  amministrative  ingiunte  alla  misura  pari  al  minimo  edittale
                 stabilito dalla legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all‟art.
                 11  della  medesima  L.  n.  689/81;  riaprire  l‟istruttoria  (…)  condannare  la
                 controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i
                 gradi  di  giudizio  da  distrarsi  ex  art.  93  c.p.c.  in  favore  dei  procuratori
                 costituiti in giudizio.
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          2
                 per l‟appellato: Si chiede che l‟Ecc.ma Corte adita voglia confermare la
                 sentenza  di  primo  grado  condannando  l„appellante  al  pagamento  delle
                 spese  e  onorari  del  giudizio.  Con  istanza  depositata  telematicamente  in
                 data  10  giugno  2019  chiedeva  che  il  Collegio  volesse  revocare  e/o
                 dichiarare  nulla  e/o  annullare  l‟ordinanza  del  consigliere  delegato  del  7
                 maggio 2019 con cui non è stata ammessa l‟escussione del teste citato da
                 questa Avvocatura; dichiarare nullo e/o comunque annullare il verbale del
                 7 maggio 2019 di assunzione della prova testimoniale per violazione del
                 principio di simultaneità nell‟assunzione della prova.
                                              Ragioni di fatto e diritto
                 1)  il giudizio di primo grado
                 1a)  Au. Gi. An.      proponeva  opposizione  avverso
                 l‟ordinanza ingiunzione n. 335/14 emessa dalla Direzione Territoriale del
                 lavoro di Reggio Calabria e con la quale gli veniva intimato il pagamento
                 di  €  154.108,75  a  titolo  di  sanzione  amministrativa  (  capo  A ar.  .  3  DL
                 12/2002 e succ. mod. ) per aver impiegato, quale datore di lavoro privato,
                 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di insaturazione del
                 rapporto  di  lavoro.  Lavoratrice  interessata  Po. Gi.    avviata  al
                 lavoro in data 12.02. 2001, giorni lavorativi n. 991 a partire dal 17 ottobre
                 2007;  (  capo  B  art.  39  co  1  DL  n.  112/2008  )  per  non  avere  istituito  e
                 tenuto, quale datore di lavoro privato, il libro unico del lavoro nel quale
                 sono  iscritti  tutti  i  lavoratori  subordinati,  i  collaboratori  coordinati  e  gli
                 associati in partecipazione; ( capo C art. 1 co. 1 L 4/1953 ) per non aver
                 consegnato all‟atto della corresponsione della retribuzione ai dipendenti un
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          3
                 prospetto  paga;  nello  specifico  alla  Po.  da  ottobre  2007  a  maggio
                 2008. Contestava gli accertamenti e le conclusioni contenute nel verbale
                 ispettivo  posto  a  base  dell‟ordinanza  ingiunzione  e  rappresentava  che
                 Po. Gi.    non  era  una  sua  dipendente,  non  dichiarata  e  non
                 regolarizzata,  bensì  una  collaboratrice  occasionale,  che  saltuariamente
                 frequentava  il  suo  studio  medico  per  attività  di  pulizia.  Nello  specifico
                 evidenziava che: ""  la collaborazione prestata dalla lavoratrice Po. Gi.
                  era del tutto occasionale essendo caratterizzata da periodi di breve
                 e/o  lunga  assenza  e  dalla  discontinuità, quest‟ultima  incompatibile  con  i
                 caratteri  propri  della  subordinazione  infatti  la  Po.  non  era  di  fatto
                 tenuta a rispondere al ricorrente né in ordine ad assenza, permessi o ferie
                 inoltre  il  ricorrente  non  ha  mai  esercitato  i  poteri  connaturati  al  vincolo
                 della subordinazione quali quello disciplinare, direttivo ed organizzativo,
                 difatti  la  Po.  decideva  autonomamente  tempi  e  modi  della  propria
                 attività lavorativa; in specie la Po. non svolgeva un ruolo rilevante né
                 di supporto all‟attività medica del ricorrente occupandosi compatibilmente
                 con la sua presenza e senza ingerenze datoriali, di attività di pulizia dello
                 studio  o  rispondere  al  telefono  o  la  collocazione  e  sistemazione  dei
                 prodotti  omeopatici  pronti  per  la  consegna  ai  pazienti  ""  Chiedeva
                 l‟annullamento dell‟atto; in subordine la riduzione degli importi.
                 1b)  Parte  resistente  si  costituiva    a  mezzo  dei  funzionari  per  chiedere  il
                 rigetto del ricorso. Confermava l‟esito del verbale ispettivo evidenziando
                 che la lavoratrice aveva denunciato la prestazione lavorativa dal 12.2. 2001
                 al  18.10  2011  alle  dipendenze  dell‟opponente  e  senza  regolarizzazione,
                 che  a  nulla  era  valso  il  tentativo  di  conciliazione  e  vi  erano  stati  tre
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          4
                 infruttuosi  accessi  allo  studio;  che  era  stato  sentito  l‟opponente  e  sentiti
                 anche terzi informatori  che avevano confermato il rapporto di lavoro; che
                 il ricorrente non si era avvalso della possibilità di pagare in misura ridotta
                 la sanzione e che questa era stata determinata entro i parametri di legge.
                 Il Tribunale sulla base degli atti pronunciava sentenza.
                 2)  La sentenza di primo grado
                 Il Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro con la sentenza n. 1275 del 17
                 novembre 2016 ha così, in sintesi, statuito:
                       Ha  individuato  l‟oggetto  del  contendere:  ""  è  la  sanzione
                         amministrativa portata  dalla ordinanza ingiunzione per omissioni in
                         tema di rapporto di lavoro, in riferimento alla lavoratrice Po. Gi.,   per aver impiegato lavoratore subordinato  senza preventiva
                         comunicazione del rapporto, per non  aver istituito e tenuto il libro
                         unico  del  lavoro  né  aver  consegnato  all‟atto  della  retribuzione  di
                         lavoro un  prospetto. Il periodo per cui è stata irrogata la sanzione è
                         dal 17.10. 2007  per 991 giorni "";
                       Ha specificato che la vicenda muove dalla denuncia della Po.,
                         ripresa  nel  verbale  ispettivo,  la  quale  aveva  dichiarato  di  aver
                         lavorato  senza  soluzioni di continuità dal 12.2.2001 al 18.10.2011
                         con  mansioni  segretaria  e  assistente,  con  orario  di  lavoro  e
                         retribuzione  erogata  e  pagamento  anche  del  trattamento  di  fine
                         rapporto -   e sia dello  stesso opponente ( dichiarazione  del 29.10.
                         2012  )  il  quale  aveva  ammesso  l‟attività  svolta  come  medico  dal
                         1984  al  13.9.2011  e  che  nel  2005  aveva  sospeso  l‟attività
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          5
                         ambulatoriale  e  aveva  ripreso  verso  la  fine  del  2006;  che  si  era
                         avvalso  della  collaborazione  della  Po. Gi.,  la  quale  si
                         occupava    di  prendere  appuntamenti  telefonici    con  i  pazienti    e
                         preparare gli strumenti all‟utilizzo; che corrispondeva alle stessa 500
                         euro mensili più ratei di tredicesima e  quattordicesima, che invece
                         la Po. non avendo i requisiti  di assistente non aveva svolto il
                         ruolo di assistente  e mai frequentato  nelle ore antimeridiane; che il
                         rapporto  non  era  stato  mai  formalizzato  ed  aveva    provveduto  ad
                         erogarle "" come   fosse regolarmente assunta "" le somme e il TFR
                         ed era stato disponibile a versarle anche ulteriori  3500 euro;
                       ha  dato  conto  dell‟attività  istruttoria  esperita  dagli  ispettori  con
                         l‟audizione di alcuni pazienti dello studio medico Au.;
                       ha così concluso a sostegno del rigetto dell‟opposizione: "" Orbene,
                         ad avviso del decidente tutte le dichiarazioni si compongono in un
                         quadro  unitario  nel  senso  che  riscontrano  l‟attività  della  Po.
                         presso  lo  studio  dell‟opponente,  in  qualità  di  segretaria.  Ma
                         soprattutto è stato lo stesso opponente a confermare l‟attività svolta
                         dalla  Po.,  con  pagamento  di  retribuzione  e  all‟interno  dello
                         studio  con  attività  che  appare  appunto  di  segretaria.  Nessuna
                         delimitazione temporale ha indicato né di occasionalità  ha riferito
                         agli ispettori. Nessun contratto di collaborazione professionale o a
                         progetto  o  di  lavoro  occasionale  ha  fornito  neppure  in  sede  di
                         giudizio. Le difese in giudizio sono del tutto generiche. Si asserisce
                         il pagamento di erogazioni legate alla qualità del lavoro ma senza
                         fornire  alcun  parametro  applicato  né  concordato.  Si  asserisce
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          6
                         assenze dallo studio medico più volte e per periodi brevi  e/o lunghi
                         anche  per  più  due  /  tre  mesi  e  assenza  di  continuità  ma  senza
                         minimamente indicare in quali periodi  e peraltro si parla di assenze
                         e non di nuovi rapporti di lavoro. L‟assenza dal servizio è diversa
                         dalla  mancanza  del  rapporto  di  lavoro  perché  presuppone  cioè  il
                         rapporto e la mancata utilizzazione del lavoratore non esime dagli
                         obblighi  di  denunzia  del  rapporto.  E‟  pacifico  che  l‟attività  era
                         svolta  all‟interno  dello  studio  dell‟opponente  e  quindi  in  locali  e
                         attrezzi  di  lavoro  dell‟opponente.  L‟opponente  neppure  indica    in
                         qual modo la Po. esercitasse la propria autonomia né si tratta di
                         attività  di  natura  professionale  perché  lo  stesso  opponente  ne
                         esclude i titoli. Il lavoro presso altri soggetti – dedotto anch‟esso in
                         modo generico -  neppure esclude la possibilità di fatto di lavorare
                         presso lo studio. Va dunque rammentato che una volta accertato nel
                         periodo  sanzionato  e  per  diversi  anni  la  presenza  lavorativa  di  un
                         soggetto nell‟ambito di una realtà organizzata  in forma pure onerosa
                         e con compiti tipici delle figure subordinate  quali la segretaria, è
                         onere  del  titolare  della  detta  realtà  organizzata  provare  che
                         sussistesse  altro  tipo  di  rapporto  di  lavoro  diverso  dalla
                         subordinazione,  e  soprattutto,  se  deduce  l‟occasionalità  o  brevi
                         periodi, quali fossero i periodi lavorati e non lavorati "";
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          7
                       sul  presupposto  che  fosse  onere   del  datore  di  lavoro  dimostrare
                         l‟occasionalità  della  prestazione  lavorativa  rigettava  il  ricorso  in
                         opposizione;
                       in  relazione  alla  misura  delle  sanzioni  stigmatizzava  il  fatto  che
                         l‟Au. non avesse inteso avvalersi di forme di conciliazione e
                         di pagamento ridotte con la conseguenza che risultava ora tenuto al
                         pagamento di quanto richiesto posto che le somme intimate già in sé
                         si ponevano ben al di sotto del massimo edittale.
                 3)  L‟appello ed il giudizio di secondo grado
                   3a)  Avverso  detta  sentenza  proponeva  appello  Au. Gi. An.  
                  con atto depositato il 22 marzo 2017 per censurare la sentenza in
                 relazione:
                        Alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente
                          ed in particolare gli specifici capitoli di prova tendenti a dimostrare
                          l‟occasionalità  del  rapporto  e  l‟assenza  di  vincolo  di
                          subordinazione;
                        Che  tanto  aveva  comportato  la  violazione  della  regola  di  giudizio
                          sottesa all‟art. 116 c.p.c essendosi l‟opinione del giudice e, quindi,
                          la pronuncia del Tribunale formata sulle sole acquisizioni avvenute
                 1  Va, inoltre, considerato che, ai suddetti fini, la  prestazione di attività lavorativa onerosa
                 all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con
                 modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche
                 delle  mansioni  svolte  (quali  quelle  assegnate,  nella  specie,  alla  lavoratrice),  comporta
                 una  presunzione  di  subordinazione,  che  è  onere  del  datore  di  lavoro vincere (Cass.  6
                 settembre 2007, n. 18692) "   cosi Cass Sez. L, Sentenza n. 28982 del 2011104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          8
                          in sede ispettiva, senza contraddittorio quanto ai testi e valutando
                          quale confessione la dichiarazionr resa da esso Au. quando
                          invece in essa difettava qualsivoglia animus confidenti essendo i
                          pagamenti stati effettuati per interrompere la procedura azionata e
                          senza che ciò potesse tradursi in un‟ammissione circa l‟esistenza di
                          un rapporto sottostante in termini di lavoro subordinato;
                        segnalava la presenza di altro procedimento, collegato al presente ed
                          avente  ad  oggetto  l‟opposizione  spiegata  da  esso  Au.
                          avverso gli avvisi di addebito emessi a suo carico da INPS per il
                          recupero  a  tassazione  dei  contributi  previdenziali  omessi  in
                          relazione  al  rapporto  di  lavoro  subordinato  qui  in  esame  tra  la
                          Po. ed esso Au.; giudizio al quale rimaneva sotteso il
                          medesimo  verbale  ispettivo  e  nel  quale  altro  GL  aveva  invece
                          ammesso  la  prova  testi  sul  rapporto  onde  valutare  il  vincolo  di
                          subordinazione e di non occasionalità;
                        lamentava  la  violazione  dei  criteri  di  ripartizione  dell‟onere  della
                          prova essendo l‟Amministrazione parte attrice onerata della prova
                          del fatto costitutivo, ovvero dell‟esistenza di un rapporto di lavoro
                          subordinato non dichiarato;
                        contestava infine l‟entità della somma ingiunta a titolo di sanzione.
                  Concludeva come in epigrafe.
                   3b)  Si  costituiva  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali
                   Ispettorato Nazionale del Lavoro sede Territoriale di Re. Ca.  per
                   chiedere  il  rigetto  del  gravame  per  infondatezza  e  concludeva  come  in
                   epigrafe.
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                          9
                   3c) riaperta l‟istruttoria ed esperita la prova testi, la causa veniva rinviata
                   all‟odierna udienza e veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo
                   in udienza.
                         4)     La  questione  istruttoria  e  le  note  dell‟Avvocatura  del  10
                   giugno 2019
                 L‟Avvocatura depositava in data 10 giugno 2019 istanza con la quale, sulla
                 premessa  che  questa  Corte  con  l‟ordinanza  2  aprile  2019  avesse  così
                 statuito:  ""  ammette  la  prova  testi  richiesta  dall'Au.  sui  capitoli
                 indicati in ricorso di primo grado integrati con l'indicazione temporale che
                 le circostanze così descritte avranno riguardo all'anno 2007 e successivi;
                 abilita controparte alla prova contraria e limita a due il numero di testi da
                 escutere; delega per l'assunzione il cons. De Martin; fissa per l'assunzione
                 l'udienza  del  7  maggio  2019  ore  10.30  autorizzando  il  deposito  della
                 documentazione sino all'udienza "" e rilevato che per l‟udienza destinata
                 all‟assunzione  della  prova  essa  Avvocatura  aveva  regolarmente  citato  il
                 teste  indicato  in  primo  grado  a  prova  contraria,  il  Consigliere  delegato
                 avesse  travalicato  i  suoi  poteri  allorché  non  ammetteva  il  testimone  e  lo
                 licenziava  con  la  seguente  motivazione:  ""  il  consigliere  delegato
                 considerato che nella presente fase di gravame la questione istruttoria risulta
                 sollevata  solo  da  parte  appellante  che  ha  formulato  specifici  capitoli  di
                 prova  riproponendo  quelli  non  ammessi  in  primo  grado,  mancata
                 ammissione  avverso  la  quale  ha  proposto  motivi  di  gravame;  considerato
                 viceversa  che  l‟Avvocatura  non  ha  spiegato appello incidentale nemmeno
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         10
                 sulla  questione  istruttoria  PQM  confermando  l‟ordinanza  collegiale  non
                 ammette  l‟escussione  del  teste  Gi. Ma. Lo.      abilitando
                 l‟Avvocatura  alla  prova  contraria  "".  Censurava  per  plurimi  profili
                 l‟ordinanza suddetta esplicitando che il Consigliere aveva revocato, senza
                 averne i poteri, l‟ordinanza emessa dal Collegio in data 2 aprile 2019; aveva
                 emesso ordinanza contraddittoria in quanto non era dato capire in che cosa
                 potesse  consistere  la  conferma  dell‟ammissione  della  parte  appellata  alla
                 prova  contraria  dal  momento  che  il  Consigliere  delegato  aveva  nel
                 contempo  impedito  ad  essa  parte  appellata  di  far  escutere  il  proprio  teste
                 citato  a  discarico;  che  essa  Amministrazione  era  risultata  totalmente
                 vittoriosa in primo grado sicché non aveva necessità di interporre appello
                 incidentale  posto  che  in  primo  grado  non  vi  era  stata  alcuna  pronuncia
                 negativa sull‟ammissione alla suddetta prova contraria. Eccepiva quindi la
                 nullità  dell‟ordinanza  e  dell‟intero  verbale  di  assunzione  della  prova  per
                 testi  per  violazione  del  principio  della  simultaneità  dell‟assunzione  della
                 prova.  Insisteva  affinché  il  collegio  volesse  annullare  il  verbale  del  7
                 maggio 2019 di assunzione della prova testimoniale.
                 Rimessa  al  Collegio  la  questione  la  Corte  osserva  che  nella  memoria  di
                 costituzione  in  primo  grado  l‟Ufficio  a  pag.  9  chiedeva  che  ove  il
                 Tribunale  avesse  autorizzato  le  richieste  istruttorie  ex  adverso,  voglia:
                 ammettere  a  prova  contraria  di  quella  chiesta  da  controparte  e
                 subordinatamente  all‟ammissione  della  stessa  la  sig.  Po. Gi.  ;
                 autorizzare  la  citazione  quali  testi  dei  soggetti  sentiti  nel  corso
                 dell‟accertamento  ispettivo  delle  persone  Po. Gi.,  Lo. Gi. Ma., Pa. Do.  e Ne. Pa.  sul seguente capitolo
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         11
                 di prova: confermo le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ( di cui ai
                 verbali  depositati  nel  fascicolo  di  parte  )  nell‟ambito  dell‟accertamento
                 ispettivo condotto nei confronti del dott. Au. in merito al rapporti di
                 lavoro  intercorso  tra  lo  stesso  e  la  signora  Po. Gi.    nonché  (
                 limitatamente  al  teste  Po.  )  le  circostanze  riferite  nella  richiesta  di
                 intervenuto  pervenuta  alla  DTL  il  27  marzo  2012.  In  particolare  sulle
                 circostanze dichiarate in sede di ispezione dai sigg.ri Lo. Gi. Ma.,  Pa. Do.    e  Ne. Pa.    e  riprodotte  alle  pag.  4
                 dell‟odierna memoria precedute dalla locuzione vero che ""
                 Orbene  considerato  che  il  Giudice  di  primo  grado  non  si  è  pronunciato
                 sulle richieste istruttorie avendo deciso direttamente nel merito alla prima
                 udienza  la causa con pronuncia di rigetto dell‟opposizione è indubbio che
                 il  Ministero,  totalmente  vittorioso,  non  aveva  alcun    onere  di  proporre
                 appello  incidentale,  tuttavia  aveva  l‟onere  di  riproporre  la  questione
                 istruttoria  in  via  subordinata ex  art.  346  c.p.c  trattandosi  di  thema
                 probandum  del  giudizio  di  primo  grado  rimasto  inesplorato  stante  la
                 statuizione diretta nel merito; la mancata riproposizione in sede di gravame
                 della questione istruttoria ha comportato la rinuncia alla stessa da parte del
                 Ministero che, quindi, risulta abilitato con l‟ordinanza di questa Corte del 2
                 aprile  alla  sola  prova  contraria  sui  capitoli  ammessi  (  quelli  di  parte
                 appellante  )  e  con  i  testi  da  questa  introdotti.  Avendo  il  Ministero
                 rinunciato  implicitamente  nel  presente  grado  alle  proprie  originarie
                 richieste istruttorie per mancata, specifica reiterazione delle stesse il teste
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         12
                 introdotto dal Ministero all‟udienza del 7 maggio 2019 non poteva essere
                 assunto  perché mai indicato in appello.
                 5)  L‟onere della prova
                 Il  tribunale  ha  erroneamente  ritenuto  onerato  il  datore  di  lavoro  circa  la
                 prova del rapporto di lavoro subordinato avendo dato applicazione a quei
                 principi  che  affermano  che  detto  rapporto  debba  ritenersi  presunto
                 nell‟ipotesi in cui l‟attività lavorativa venga svolta dal lavoratore presso i
                 locali del datore.
                 La tesi, tuttavia, non può essere condivisa e va accolto il corrispondente
                 motivo di gravame.
                 Invero,  risulta  opposta  l‟ordinanza  ingiunzione  emessa  dalla  Direzione
                 Territoriale  del  Lavoro  di  Reggio  Calabria  sicché  attore  in  senso
                 sostanziale è detta Direzione Territoriale del Lavoro e per essa il Ministero
                Cfr  anche  sulla  mancata  indicazione  del  teste Cass  n.  3416/2000:  ""La  parte  che  nel
             chiedere prova contraria a  quella  domandata  dalla  controparte  ometta  di  indicare
             contestualmente  i testi,  non  può  indicarli  successivamente  all'ordinanza  ammissiva
             della prova diretta e se ciononostante la prova contraria è stata espletata, pur se la controparte
             non  ha  sollevato  contestazioni,  il  giudice  non  può  tenere  conto  di  tali  deposizioni
             testimoniali, perché in contrasto con il principio di ordine processuale di unità della prova,
             come tale sottratto alla disponibilità delle parti ""
               Il Tribunale ha sostanzialmente applicato il principio posto da Cass n. 18692/2007 "" La
             prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed
             attrezzatura  proprie  della  stessa  e  con  modalità  tipologiche  proprie  di  un  lavoratore
             subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso
             addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di
             lavoro vincere.""
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         13
                 tenuto a dimostrare  la sussistenza del rapporto di lavoro non regolarizzato
                 ed il carattere subordinato e non occasionale dello stesso.
                 All‟esito del presente grado il Ministero, stante la mancata riproposizione
                 della richiesta di prova testimoniale avanzata in primo grado, ha sostenuto
                 il carattere subordinato della prestazione di Polimen Gi. sulla base delle
                 testimonianze assunte dagli ispettori e sull‟asserito valore confessorio delle
                 dichiarazioni  dell‟Au.;  questi,  pur  non  onerato  della  prova  non
                 essendovi  nella  fattispecie  in  esame  una  presunzione  da  vincere  circa  il
                 carattere  subordinato  del  rapporto  di  lavoro  svoltosi  presso  il  suo
                 ambulatorio,  ha  ugualmente  introdotto  testi  con  l‟auspicio  di  dimostrare
                 che  il  rapporto  con  la  Po.  andasse  sussunto  nell‟ipotesi  di  mera
                 collaborazione ed ha introdotto, altresì, la prova atipica rappresentata dagli
               Cfr. per tutte in punto di onere della prova e caratteri del requisito della subordinazione
            Cass. n.21028 / 2006: "" L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
             rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo
             e  disciplinare  del  datore  di  lavoro,  con  conseguente  limitazione  della  sua  autonomia  ed
             inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la
             continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono
             natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione
             oggettiva  di  incertezza  probatoria,  il  giudice  deve  ritenere  che  l'onere della prova a  carico
             dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto.
             (Nella  specie,  la  S.C.  ha  cassato  con  rinvio,  per  contraddittorietà  della  motivazione,  la
             sentenza  di  merito  che,  in  un  giudizio  di  opposizione  avverso  un'ordinanzaingiunzione emessa dall'I.N.P.S. per il pagamento di oneri contributivi omessi in relazione a
             rapporti  di  lavoro  non  regolarizzati  con  riguardo  ad  alcune  operatrici  telefoniche
             dell'associazione "S.O.S. Infanzia. Il Telefono Az.", aveva valorizzato, onde ritenere la
             natura, subordinata dei rapporti di lavoro, meri elementi di contorno, di per se non decisivi,
             quali  la  misura  dell'orario,  la  modalità  di  determinazione  del  compenso,  i  limiti
             dell'autonomia  delle  collaboratrici  e  la  circostanza  che  il  presidente  dell'associazione
             impartisse  delle  direttive  e  desse  delle  regole,  senza  tener  conto  dei  contratti  di
             collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  della  volontà  di  costituire  rapporti  di  lavoro
             autonomo espressa dalle parti negli accordi negoziali).""
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         14
                 esiti  di altro processo e, segnatamente, dall‟annullamento degli avvisi di
                 addebito emessi da INPS nei confronti di esso Au. per la ripresa a
                 tassazione  dei  contributi  dovuti  per  detto  rapporto di lavoro subordinato
                 intercorso  con  la  Po.  e  le  dichiarazioni  (  confessorie  )  rese  dalla
                 predetta  in  sede  conciliativa  nel  giudizio  volto  ad  ottenere  dal  presunto
                 datore di lavoro le differenze stipendiali.
                 Giova,  quindi,  muovere  dai  caratteri  distintivi  del  rapporto  di  lavoro
                 subordinato  così  come  tratteggiati  nella  giurisprudenza  della  Suprema
                 Corte  e  all‟uopo  possono  richiamarsi  i  principi  espressi  nella  pronuncia
                 indicata  in  nota  4:  ""    L'elemento  che  contraddistingue  il  rapporto  di
                 lavoro  subordinato  rispetto  al  rapporto  di  lavoro  autonomo,  è
                 l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
                 di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento
                 nell'organizzazione  aziendale,  mentre  altri  elementi,  quali  l'assenza  di
                 rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma
                 della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non
                 decisiva;  sicché  qualora  vi  sia  una  situazione  oggettiva  di  incertezza
                 probatoria,  il  giudice  deve  ritenere  che  l'onere della prova a  carico
                 dell'attore  non  sia  stato  assolto  e  non  già  propendere  per  la  natura
                 subordinata del rapporto. ""
                 Orbene,  gli  unici  elementi  offerti  dal  Ministero  sono  rappresentati  dalla
                 richiesta  di  intervento  avanzata  dalla  Po.  in  data  27  marzo  2012  e
                 dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori di Lo. Gi. Ma.   (
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         15
                 escussa il 27 novembre 2012 ), Do. Pa.  ( escussa l‟8 gennaio
                 2013  ),  Na. Ca.    (  escussa  l‟8  gennaio  2013  ),  Pa. Ne.    (
                 escusso l‟8 gennaio 2013 ).
                 La Po. ha dichiarato: "" sono stata occupata alle dipendenze della
                 ditta sopramenzionata senza essere regolarizzata a norma di legge dal 12
                 febbraio 2001 al 18 ottobre 2011 con mansioni di segretaria e assistente. Il
                 mio lavoro consisteva nel prendere appuntamenti telefonici con pazienti ed
                 effettuavo  la  preparazione  di  un  test  tramite  uno  strumento  meccanico
                 chiamato  vega  Test;  il  mio  orario  di  lavoro  dal  12  febbraio  2001  al  31
                 dicembre 2006 è stato il seguente: dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore
                 16.30 alle ore 19.30 per sei ore giornaliere trenta ore settimanali da lunedì
                 a venerdì; dal 2 gennaio 2007 al 31 ottobre 2011 il mio orario di lavoro si è
                 ridotto a tre ore giornaliere, 15 settimanali da lunedì a venerdì effettuate
                 nelle ore pomeridiane.""
                 La  Po., indicata come teste dalla DTL di Re. nella memoria di
                 primo grado non risulta mai introdotta come teste dal Ministero  sicché le
                 dichiarazioni  della  stessa  raccolte  dagli  Ispettori  vanno  liberamente
                 valutate da questa Corte territoriale secondo i noti principi affermati dalla
                 Suprema Corte.
               Per l‟udienza del 7 maggio aveva provveduto a citare solamente il teste Lo. Ma. Gi. 
             
             6   La  SC  ha  chiarito  che  le  dichiarazioni  acquisite  in  sede  ispettiva  possono  avere
             rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti
             che  le  dichiarazioni  hanno  reso  (tra  tutte  Cass.  n.  12108/2010;  n.  17555/2002;  n.
             9962/2002;  n.  6110/1998):  "" i  verbali  redatti  dagli  ispettori  del  lavoro  o  dai
             funzionari  degli  enti  previdenziali  fanno  piena  prova,  fino  a  querela  di  falso,
             unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         16
                 Ebbene,  nel  corso  del  presente  grado  è  risultato  noto  l‟epilogo  sia  del
                 giudizio  che  la  Po.  aveva  instaurato  contro  l‟Au.  per  le
                 differenze  retributive  e  la  regolarizzazione  del  rapporto  con
                 riconoscimento dei contributi previdenziali ed assistenziali nel periodo di
                 interesse,  che  del  giudizio  promosso  dall‟Au.  in  opposizione  agli
                 avvisi di addebito emessi dall‟INPS a suo carico per la ripresa a tassazione
                 dei  contributi  non  versati  in  favore  della  Po.  medesima,  ripresa  a
                 tassazione anch‟essa conseguente al verbale ispettivo de quo.
                 Quanto  alla  prima  controversia,  Gi. Po.    è  addivenuta  a
                 conciliazione giudiziale nel giudizio da lei instaurato per il riconoscimento
                 del presunto rapporto di lavoro subordinato, verbale in cui si legge: "" La
             del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si
             estende  alla  verità  sostanziale  delle  dichiarazioni  ovvero  alla  fondatezza  di
             apprezzamenti  o  valutazioni  del  verbalizzante” (Cass.  SS.  UU.  N.  12545/1992,  n.
             17355/2009).  Nella  sentenza  n.  17555/2002,  la  Corte,  relativamente  alla  questione
             della  rilevanza  dei  verbali  ispettivi,  si  riportava  ai  principi  elaborati  dalla
             giurisprudenza  secondo  i  quali  “i  verbali  redatti  dal  pubblico  ufficiale  incaricato  di
             ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena provai
             fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti
             in  sua  presenza  od  essere  stati  da  lui  compiuti,  non  hanno  invece  alcun  valore
             precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti
             verbali indicate o riferite ""”.Inoltre,  per  quanto riguarda  il  riparto  dell‟onere  della
             prova ai sensi dell‟art. 2697 c.c., vale il principio in base al quale l‟onere di provare i
             fatti  costitutivi  del  diritto  grava  sempre  su  colui  che  si  afferma  titolare  del  diritto
             stesso  ed  intende  farlo  valere,  ancorché  sia  convenuto  in  giudizio  di  accertamento
             negativo.Sempre  in  conformità  a  tale  orientamento,  la  Corte  ha  affermato  che per
             quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge
             non  attribuisce  al  verbale  alcun  valore  probatorio  precostituito,  neppure  di
             presunzione  semplice,  ma  il  materiale  raccolto  dal  verbalizzante  deve  essere
             liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della
             prova,  ma  non  può  mai  attribuirgli  il  valore  di  vero  e  proprio  accertamento
             addossando  l'onere  di  fornire  la  prova  contraria  al  soggetto  sul  quale  non
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         17
                 signora Po. rinunzia alla domanda diretta ad ottenere l‟accertamento
                 e la dichiarazione dell‟esistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato
                 dal  punto  di  vista  contributivo  e  previdenziale  svoltosi  dal  12  febbraio
                 2001  al  18  ottobre  2011  riconoscendo  l‟occasionalità  dello  stesso,  ma
                 precisando  che  il  dott. Au.  non  ha  versato  i  compensi  di  volta  in
                 volta pattuiti. ""
                 Trattasi di un elemento nuovo dal quale si riscontra l‟ambiguità del narrato
                 iniziale della Po. che aveva denunziato di prestare attività lavorativa
                 in nero con i caratteri della subordinazione quando, invece,svolgeva altro
                 lavoro  in  Regione  e  solo  occasionalmente  prestava  la  propria  attività
                 presso  lo  studio  medico  dell‟Au.,  senza  alcun  vincolo  di
                 subordinazione.
                 Sul  punto  risultano  dirimenti  le  dichiarazioni  rese  dai  testi  nel  presente
                 giudizio,  perfettamente  sovrapponibili  a  quelle  assunte  dal  Tribunale  di
                 Reggio  Calabria  nel  giudizio  promosso  dall‟Au.  nei  confronti
                 dell‟INPS per l‟annullamento degli avvisi di addebito con cui INPS sulla
                 scorta  del  verbale  ispettivo  elevato  in  data  10  febbraio  2013  dalla
                 Direzione provinciale del lavoro recuperava la contribuzione previdenziale
                 omessa in relazione alla lavoratrice Po..
                 Nel  giudizio   definito  con  sentenza  n.  664/2017  risultano
                 escussi  Lu. Ca.,  Qu. Do.,  Na. Do.    tutti
                 hanno  riferito  in  relazione  al  periodo  successivo  al  2007  ed  hanno
                 concordemente dichiarato di aver visto sporadicamente la Po. che si
             grava (Cass.  n.  1786/2000, n.  6110/1998;  n.  3973/1998;  n.  6847/1987  e  moltissime
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         18
                 occupava di mettere in ordine, di pulire la stanza d‟attesa, l‟ingresso; tutti i
                 testi  hanno  dichiarato  di  aver  preso  gli  appuntamenti  direttamente  con
                 l‟Au. e mai con la Po..
                 Sulla  scorta  delle  dichiarazioni  rese  dalla  Po.  di  rinuncia  alla
                 domanda  di  accertamento  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  con
                 l‟Au. e dai testi nei sensi sopra richiamati, il Tribunale ha accolto la
                 domanda  dell‟Au.  di  annullamento  degli  avvisi  di  addebito  così
                 statuendo: "" pertanto deve escludersi la sussistenza del rapporto di lavoro
                 subordinato dal quale scaturisce la pretesa contributiva per cui è causa ""
                 Ugualmente  nel  presente  giudizio  risultano  escussi  Fa. Lu.    e
                 Na. Do.  .  La  prima  ha  dichiarato  di  essere  paziente  del  dott.
                 Au.  dal  2008  e  di  recarsi  in  ambulatorio  almeno  una  volta  alla
                 settimana, talvolta anche due a causa delle patologie indicate a verbale ed
                 ha  confermato  di  non  aver  mai  visto  la  Po.  e  di  prendere
                 appuntamento direttamente  con l‟Au. il quale, all‟esito della visita,
                 compilava  direttamente  le  ricette  o  le  impegnative.  Il  teste  Na.  ha
                 dichiarato  di  essere  paziente  del  dott.  Au.  da  circa  20  anni  così
                 come la moglie ed i figli; che per le patologie di cui soffre e per assistere
                 l‟Au. l‟intero suo nucleo familiare egli aveva modo di recarsi più
                 volte alla settimana presso l‟ambulatorio; in relazione alla Po., che il
                 teste ha chiarito conoscere quale signora Gi., ha dichiarato: "" ella non
                 aveva all‟interno dello studio una sua postazione, una sua scrivania; io la
             altre).
                   contattandolo alla sua utenza cellulare
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         19
                 vedevo muoversi all‟interno dello studio nel senso che nei 10-15-20 minuti
                 in  cui  io  stazionavo  nello  studio  in  attesa  di  essere  ricevuto  su
                 appuntamento, vedevo la signora Gi. che metteva in ordine, sistemava
                 le  cose  e  puliva.  Non  l‟ho  mai  vista  (...)  scrivere  ricette  e  quanto  alla
                 frequenza posso dire che quando io andavo in studio tre volte la settimana
                 la vedevo una sola volta e posso riferire che in relazione a tutte le volte che
                 mi sono recato allo studio ho visto la signora Gi. solo saltuariamente.""
                 Il  teste,  al  pari  della  Fa.,  ha  riferito  in  relazione  a  circostanze
                 successive all‟anno 2007 così come puntualizzato nell‟ordinanza di questa
                 Corte ammissiva della prova.
                 La  specificazione  si  è  invero  resa  necessaria  in  quanto  l‟ordinanza
                 ingiunzione risulta emessa per il periodo successivo al 2007 e non copre
                 l‟intero periodo di asserito lavoro in nero ( dal 2001 ).
                 Quanto ai pazienti sentiti dagli ispettori la paziente Pa. ha riferito di
                 essere  stata  paziente  fino  al  2006  sicché  il  suo  racconto  è  in  ogni  caso
                 inconferente  afferendo  ad  un  periodo  antecedente  a  quello  di  interesse;
                 ugualmente la paziente Na. Ca.  che ha riferito di essere paziente
                 dal 2001 ed ha riferito un episodio del 2006 successivamente al quale non
                 è  più  stata  assistita  dall‟Au.;  ugualmente  per  il  paziente  Pa. Ne.
                   anch‟egli  ha  dichiarato  agli  ispettori  di  essere  stato  assistito
                 dall‟Au. fino al 2006.
                 Dei quattro ai pazienti escussi in sede ispettiva risulta, quindi, che tre sono
                 inconferenti avendo fatto riferimento ad un periodo temporale antecedente
                 a  quello  oggetto  di  contestazione  con  l‟ordinanza  ingiunzione  qui
                 impugnata e residua solo Gi. Ma. Lo.   la quale, in effetti, ha
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         20
                 dichiarato  di  essere  stata  paziente  dell‟Au.  anche  nel  periodo  di
                 interesse,  ovvero  sino  al  2010.  Ella  agli  ispettori  ha  dichiarato  di  aver
                 fissato  le  visite  ""  una  ogni  due  mesi  circa  "",  di  pomeriggio,  previo
                 appuntamento  indicatole  dalla  Po.;  secondo  il  racconto  della
                 Lo. la Po. dava conferma telefonica degli orari delle visite, si
                 occupava di consegnare le boccette con i preparati omeopatici e le “ ricette
                 “ predisposte dall‟Au..
                 Come sopra evidenziato il Ministero è decaduto dal diritto di far escutere
                 tale  teste  avendo  rinunciato  alla  prova  in  appello  per  mancata
                 riproposizione  nella  memoria  difensiva  della  questione  istruttoria;  le
                 dichiarazioni  rese  dalla  Lo.  agli  Ispettori  rimangono  liberamente
                 valutabili  e  costituiscono un unicum all‟interno del processo in quanto i
                 testi  assunti  sotto  il  vincolo  del  giuramento  hanno  tutti  confermato  che
                 ciascuno di essi prenotava l‟appuntamento in ambulatorio direttamente con
                 il dottore contattandolo alla sua utenza cellulare; tutti hanno negato di aver
                 fissato appuntamento per mezzo della Po. e circa la sua presenza in
                 ambulatorio ne hanno confermato la saltuarietà.
                 Rimane,  quindi,  all‟esito  dell‟istruttoria  del  tutto  sguarnita  di  prova  la
                 circostanza  qualificante  “  dell'assoggettamento  del  lavoratore  al  potere
                 direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione
                 della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale “ prova
                 di  cui  era  onerato  il  Ministero  essendo  emersa  soltanto  una  presenza
                 saltuaria della Po. in ambulatorio e la stessa lavoratrice, rinunciando
                 al  suo  ricorso  e  mutando  l‟iniziale  prospettazione,  ha  ammesso  la
                 discontinuità del rapporto e l‟occasionalità delle prestazioni.
                 n°  104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro                         21
                 L‟appello  va  pertanto  accolto  con  integrale  riforma  della  sentenza
                 impugnata ed accoglimento dell‟originaria opposizione.
                 4a) Le spese di lite
                 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in
                 dispositivo  secondo  lo  scaglione  valore  €  154.108,75,  nei  valori  medi
                 ridotti  del  50%  atteso  l‟esiguo  numero  di  questioni  trattate  e  con
                 esclusione, quanto al primo grado, dei compensi per la fase istruttoria non
                 tenuta, con distrazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Re. di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull‟appello proposto da Au. Gi. An. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ispettorato Nazionale del Lavoro sede territoriale di Re. Ca. con ricorso depositato il 22 marzo 2017, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro n. 1275 del 17 novembre 2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1. accoglie l‟appello e, per l‟effetto, in integrale riforma dell‟impugnata sentenza accoglie l‟opposizione spiegata da Gi. An. Au. con ricorso del 2 settembre 2014 avverso l‟ordinanza ingiunzione n. 335/2014 emessa dalla Direzione territoriale del Lavoro di Reggio Calabria che annulla;

2.

Condanna parte appellata alla rifusione in favore di Au. Gi. An. delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 5.103,00 per compensi, e quanto n° 104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro 22 al presente grado in € 7.642,00 oltre sempre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per legge e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore degli avv.ti Oliverio Elvira e Surace Maria che ne hanno fatto richiesta.

Re. di Ca. 5 luglio 2019.

Il Consigliere est. Il Presidente ( dott.ssa Claudia De Martin ) ( dott. Ma. Gu. ) n° 104/2017 Au. c/ Ispettorato Nazionale del Lavoro 23